Art. 6.
(Politiche di sviluppo dei servizi di supporto).

      1. La Repubblica promuove e incoraggia la presenza su tutto il territorio nazionale di una rete di servizi di supporto al sistema integrato di apprendimento permanente e ai cittadini.
      2. I servizi indicati al comma 1 sono di sostegno ai percorsi individuali, di validazione delle competenze individuali, nonché di monitoraggio e di controllo del sistema di apprendimento permanente.
      3. Per l'assolvimento di funzioni di supporto ai percorsi individuali sono previste:

          a) la diffusione di servizi di orientamento e di consulenza individuale;

          b) la diffusione di servizi di informazione, di centri di orientamento bibliografico e di documentazione di ogni tipo, dotati di servizi che consentono

 

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l'accesso autonomo alle varie forme di sapere;

          c) la diffusione dell'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) attraverso le nuove tecnologie.

      4. Per la validazione delle competenze individuali sono previste:

          a) la creazione di un sistema nazionale delle competenze;

          b) l'introduzione di forme di riconoscimento e di certificazione delle competenze;

          c) la previsione di norme che assicurino la mobilità degli individui tra sistemi in ragione delle competenze da essi possedute.

      5. Per le funzioni di monitoraggio e di controllo del sistema di apprendimento permanente sono previsti:

          a) un sistema nazionale di valutazione;

          b) la definizione di obiettivi generali relativi a ciascuna delle componenti del sistema;

          c) l'adozione di modelli comuni di pianificazione e di valutazione degli interventi.